Arriva il Provvedimento di Agenzia Entrate Protocollo n. 61196/2023 del 06/03/2023 che in maniera molto chiara ed efficace fa capire, oltre alla tanto decantata lotta contro l'evasione (come se un soggetto che non emettesse una fattura cartacea o un corrispettivo cartaceo ora, contrariamente, con l'avvento dell'elettronico si ravvedesse), quali siano i fini che hanno indotto a una normativa tanto radicale.
L'agenzia delle Entrate mette a disposizine del contribuente, in sostanza, le anomalie che ha rilevato e lo fa all'interno dell'area riservata del contribuente stesso (da qui la catechizzazione da parte dello studio di munire la maggior parte dei propri assistiti di SPID e CNS); in tale area, pertanto, il contribuente potrà trovare:
Una volta trovate le anomalie il contribuente potrà giustificarle (difficile giustificare un invio tardivo) oppure, ed ecco la magica soluzione proposta, pagare le salate sanzioni che verranno comminate. Una giustificazione plausibile sarebbe quella del mancato supporto fornito da chi, ora, pretende una sanzione.
A tal proposito l'ADE (simpatico acronimo) non disdegna di ricordare che eventuali violazioni cumulative, oltre che con il cumulo giuridico (più conveniente per grandi quantitativi di corrispettivi o fatture sanzionabili) potranno essere sanate con le agevolazioni di cui all'articolo 1 della novella legge 29/12/2022 n° 197. Purché si paghi, perché alla fine di questo si tratta, entro il 31/03/2023.
I nostri consulenti rimarranno, previo appuntamento, a vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
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