In contrasto al crescente fenomeno dell'evasione fiscale, il legislatore introduce novità circa la deducibilità delle spese di trasferta e di rappresentanza.
Nel dettaglio, i commi da 81 a 83 della c.d. Legge di Bilancio 2025 (L.207/2024) apportano una serie di modificazioni al testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), imponendo di fatto il pagamento tracciato delle spese di rappresentanza (inclusi gli omaggi) ai fini della deducibilità delle stesse dal reddito di impresa e dal valore della produzione imponibile ai fini IRAP.
I metodi tracciabili che consentono la deducibilità delle spese sono il versamento bancario o postale, ovvero ogni altro sistema di pagamento diverso dal contante (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
La disposizione viene applicata a far data dal 01 Gennaio 2025.
Con la medesima decorrenza, entra in vigore un'analoga disposizione restrittiva ai fini della deducibilità dal reddito di impresa delle spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi spese per viaggi e trasferte effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea.
In relazione alla determinazione del reddito da lavoro autonomo viene sancito che le spese relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione pasti e bevande e le spese per viaggio e trasporto addebitati analiticamente al committente sono deducibili se effettuati con metodi di pagamento tracciabili come sopra illustrati.
Infine, viene specificato che non concorrono alla formazione di reddito da lavoro dipendente le indennità percepite per le trasferte fuori del territorio comunale così come ogni altra spesa di vitto, alloggio, viaggio e trasporto se le predette spese sono effettuate con i metodi tracciabili sopra illustrati.
Per ogni dubbio o richiesta di approfondimento si consiglia di contattare direttamente lo Studio.
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