In attesa di verificare la pubblicazione definitiva della Manovra Economica 2023 dalle quale potremmo evincere se il limite di ricavi o compensi per accedere (o per rimanere) al regime forfettario sarà incrementato da € 65.000,00 a € 85.000,00 è giusto, a parere dello scrivente, verificare quali siano le verifiche da adottare.
REQUISITI DI ACCESSO |
ai sensi del comma 54, art. 1 della Legge 190/2014 il regime forfettario è applicabile di soli soggetti che nell'anno precedente: |
Lettera a) | abbiano conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000,00 |
Lettera b) | abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente e accessorio, per un ammontare complessivamente non superiore a € 20.000,00 lordi |
Da quanto appreso dal DDL di bilancio 2023 pare che nel caso di superamento della soglia di € 100.000,00 è previsto il ritorno IMMEDIATO in corso d'anno al regime ordinario, sia in termini di aliquota (IRPEF, Addizionali, IVA) e sia per gli adempimenti e le fatturazioni.
Si ricorda che per verificare il limite si deve tener conto del proprio regime contabile di appartenenza; per tale ragione:
chi sarà in contabilità ordinaria utilizzerà il principio di competenza;
chi sarà in contabilità semplificata quello di cassa (metodo 1, metodo 2 o metodo 3);
Nel computo del superamento del limite non devono essere considerati i proventi incassati in conseguenza della cessione di beni strumentali. Le plusvalenze, quindi, non solo non concorrono alla formazione del reddito forfettario ma sono, inoltre, del tutto irrilevanti, al fine di verificare il mancato superamento del limite di ricavi o compensi,
| Cause Ostative |
Lettra a) | non possono avvalersi del regime forfettario le persone fisiche che usufruiscono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito. |
Lettera b) | non possono avvalersi del regime forfettario i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell''Unione europea o in uno Stato aderente all' Accordo sullo spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto. |
Lettera c) | non possono avvalersi del regime forfettario i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili, ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi. |
Lettera d) | non possono avvalersi del regime forfettario gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, che partecipano contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del TUIR, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni. |
Lettera d-Bis) | non possono avvalersi del regime forfettario le persone fisiche le cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività, dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o professioni. |
Lettera d-Ter) | non possono applicare il regime forfettario i contribuenti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati per un importo lordo superiore a € 30.000,00. |
Lo studio rimane a disposizione della clientela per eventuali chiarimenti in merito. I consulenti, previo appuntamento, vi riceveranno con disponibilità e professionalità negli orari di ufficio.
Kommentare