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E-fattura forfettari: ravvedimento o cumulo?

Immagine del redattore: Emiliano Giuseppe PraticiEmiliano Giuseppe Pratici

Dal 1° luglio 2022 l’obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso ai contribuenti in regime forfettario e in regime di vantaggio, i quali sono tenuti ad emettere la fattura per mezzo del Sistema di Interscambio.

Le tempistiche di trasmissione della fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio si ricordano essere:



NOTA BENE – il 1° ottobre scorso è terminato il periodo di moratoria sulle sanzioni previsto per i contribuenti che adottano il regime forfettario o di vantaggio obbligati alla fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022. Infatti, fino al 30 settembre 2022 le sanzioni previste in caso di mancata fatturazione non erano applicabili ai contribuenti forfettari e in regime di vantaggio, a condizione che la fattura elettronica venisse emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Per tale violazione trovano applicazione, non cumulativa, ma alternativa tra loro, i seguenti istituti:




In caso di ripetute violazioni conviene effettuare il ravvedimento operoso o attendere l’atto di irrogazione sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate e servirsi del cumulo giuridico?

La scelta se servirsi del ravvedimento operoso o applicare il cumulo giuridico è basata sul numero delle fatture non trasmesse.

Infostudio di FiscalFocus








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