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DURC DI CONGRUITA' - ARRIVA LA STRETTA SUI CONTROLLI

Immagine del redattore: Emiliano Giuseppe PraticiEmiliano Giuseppe Pratici

Il L’art. 8, comma 10-bis del DL 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni, convertito con la Legge 120/2020) ha introdotto nel nostro ordinamento l’istituto del DURC di congruità.

Successivamente è stato emanato il dm 143 del 25 giugno 2021 che definisce un sistema di verifica per la congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, pubblici e privati.

In merito ai lavori privati è doveroso significare che le disposizioni del decreto si applicano esclusivamente alle opere il cui valore risulti di importo pari o superiore a 70.000,00 (settantamila) Euro; mentre per quello pubblico non vi sono soglie. Per la soglia complessiva nel privato rileva qualunque costo anche non riferibile a lavori edili in senso stretto.

A tal proposito si rimanda, vista la confusione interpretativa, alle FAQ del CNCE con in ultimo la Comunicazione CNCE 837 del 8 febbraio 2023;

CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATA CONGRUITA'

Nel caso in cui non sia possibile attestare la congruità la cassa Edile competente evidenzia all'impresa le difformità riscontrate e la invita a regolarizzare la propria posizione entro il termine di quindici giorni.

La regolarizzazione avviene attraverso il versamento dell'importo corrispondente alla differenza del costo del lavoro necessaria per raggiungere la congruità e quello dichiarato.


Decorso il termine senza che la regolarizzazione avvenga la cassa Edile competente procede all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca Nazionale delle imprese Irregolari (BNI).


Qualora lo scostamento accertato sia in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile rilascia ugualmente l’attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del Direttore dei Lavori che giustifichi tale scostamento.


La mancata richiesta comporta, inoltre, il recupero di benefici fiscali del committente.

REGOLE PIU' STRINGENTI DAL PRIMO DI MARZO

Dal primo di Marzo del 2023 è attiva la nuova procedura automatizzata di alert attiva dalle Casse Edili. La nuova procedura prevede una comunicazione informativa più solerte ed efficace nei confronti del committente (si ricorda che la procedura è frutto dell'accordo raggiunto dalle Parti Sociali in data 07/12/2022), con l'intento di incentivare il corretto adempimento di tutte le procedure del Decreto Semplificazioni.

Nel caso in cui il committente o l'impresa principale omettano la richiesta di congruità l'Ente interverrà in qualità di delegato per la richiesta dell'attestazione di congruità per tutti i cantieri ancora attivi alla data del 01/03/2023.

Non saranno più valide le semplici autodichiarazioni utili per il raggiungimento della percentuale minima di congruità.

LINEE GUIDA ADOTTATE DALLO STUDIO

Come già fatto presente nelle precedenti comunicazioni inoltrate sui canali ufficiali, per una corretta elaborazione che eviti successivi aggravi per rielaborazioni (non sempre possibili) di denunce già inoltrate, lo studio ha necessità, all'avvio di un nuovo cantiere, di:

  • qualsiasi contratto di appalto pubblico o privato stipulato;

  • totale dei lavori previsti per ogni cantiere (sia pubblico che privato) con quota parte di lavori edili imputabili alla ditta;

  • copia di SCIA o CILA (a tal proposito sarà necessario interfacciarsi con il direttore del cantiere).

Si ricorda che l'attestazione di congruità deve essere richiesta entro il saldo finale di chiusura del cantiere.

I nostri consulenti rimangono a vostra disposizione, previo appuntamento, per consulenze aggiuntive.





 
 
 

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