TFR mensile in busta paga: Cassazione e INL ribadiscono il no
- Luca Cerioli
- 19 mag
- Tempo di lettura: 1 min
Il trattamento di fine rapporto non può essere erogato con cadenza mensile in busta paga, nemmeno in presenza di accordi individuali o collettivi che non rispettino le condizioni previste dall'art. 2120 del Codice Civile.
Lo ribadisce l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n.616 del 3 aprile 2025, riprendendo la sentenza della Corte di Cassazione n.4670 del 22 febbraio 2021 e chiudendo di fatto ogni spazio interpretativo.
L'Ispettorato, infatti, ribadisce che l'erogazione mensile del TFR costituisce un'illegittimità sul piano contributivo e considera questa erogazione come una mera maggiorazione retributiva, confermando la natura previdenziale del TFR destinando quindi quest'ultimo ad operare solo in caso di cessazione del rapporto.
In sede di verifica ispettiva, pertanto, qualora il personale ispettivo ravvisi ipotesi di erogazione mensile del TFR dovrà intimare al datore di lavoro di accantonare le quote di TFR illegittimamente anticipate ex art. 14 D.Lgs. 124/2004.
Questo comportamento potrebbe quindi costare al datore di lavoro una doppia erogazione del trattamento di fine rapporto, in quanto quella effettuata in busta paga mensile verrebbe di fatto "annullata" ed equiparata ad un aumento salariale e la corretta corresponsione del TFR dovrà essere riconosciuta al lavoratore in sede di cessazione del rapporto di lavoro.
Lo Studio, a mezzo dei propri consulenti, rimane a disposizione per ogni chiarimento in merito previo appuntamento.

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