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POLIZZA INFORTUNI DEL CONDUCENTE - OBBLIGO DI DISDETTA ?

L’approvazione del Decreto Legge n.179, ha introdotto l’abolizione della clausola di tacito rinnovo per l’RC Auto. Le nuove disposizioni nell’equiparare le compagnie tradizionali a quelli telefoniche ed online hanno vietato il rinnovo automatico delle polizze assicurative alla scadenza dei contratti, aumentando la concorrenza nel mercato assicurativo. In sostanza quinid, come tutti sapranno, non è più necessaria la disdetta della polizza RCA.

E cosa succede con la polizza del conducente che, spesso, viene abbinata alla polizza RCA ? (così come polizze accessorie quali cristalli, assistenza stradale, tutela legale, eccetera)

La risposta non è così semplice. Le polizza, in sostanza, connesse al contratto principale (quindi emesse sulla polizza RCA senza l'emissione di una polizza aggiuntiva) non avranno necessità di disdetta; quelle inceve, abitudine comune e sempre più radicata, che hanno un'emissione separata necessitano di disdetta separata (spesso da mandare alemno 60 giorni prima per Raccomandata A/R o a mezzo PEC).

Tutto ciò premesso riteniamo la garanzia accessoria degli infortuni conducente sostanzialmente poco utile. Ne consigliamo la sottoscrizione solo a chi si accontenta di una copertura “economica” o a chi la considera una integrazione ad altre polizze più costose e ampie.

Saluti



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