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DANNI CATASTROFALI: OBBLIGO di assicurazione per le imprese

Immagine del redattore: Emiliano Giuseppe PraticiEmiliano Giuseppe Pratici
In merito all'obbligo di assicurazione per le imprese il presente articolo analizzerà le informazioni ad oggi in nostro possesso basandosi sulla norma e sugli articoli della rivista specializzata Fiscal Focus sempre a vostra disposizione per eventuali abbonamenti o acquisto di corsi specializzati.

Il Decreto Ministeriale 30 Gennaio 2025 n. 18 stabilisce le modalità operative e fissa al 31/03/2025 la data ultima per adeguare le nuove polizze alla normativa che, per la prima volta in Italia, ha introdotto un OBBLIGO assicurativo specifico per la copertura dei rischi catastrofali. La normativa menzionata è contenuta nell'articolo 1, commi 101-111 della Legge n° 2013 del 30 dicembre 2023 (Legge di Bilancio 2024).


SOGGETTI INTERESSATI ALL'OBBLIGO

L'obbligo riguarda tutte le imprese che sono tenute all'iscrizione nel relativo Registro con sede in Italia (sono quindi esclusi i professionisti).

Si ricorda, a mero titolo informativo, che nel Registro delle Imprese, tenuto presso la Camera di Commercio, devono iscriversi tutti gli imprenditori, indifferentemente dalla forma giuridica (sia società che imprese individuali) attraverso la quale viene svolta l'attività di cui all'art. 2195 del c.c..

Sono escluse dall'obbligo assicurativo le imprese agricole.


AMBITO OGGETTIVO

L'ambito oggettivo si riferisce alla copertura dei danni direttamente cagionati dall'evento calamitoso, agli immobili previsti all'articolo 2424 del Codice Civile e alle immobilizzazioni materiali a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività d'impresa.

Conseguentemente si fa riferimento a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali.

NON SONO ASSICURABILI i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, oppure gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.


EVENTI CHE VANNO ASSICURATI

Gli eventi che determinano l'indennizzabilità del danno sono:

  • Sismi;

  • Alluvioni;

  • Innondazioni;

  • Esondazioni.

Dalla definizione adottata per “sisma” sembra che siano esclusi specifici fenomeni geologici come il bradisismo.

La definizione di alluvione, inondazioni ed esondazioni fornita dal Decreto sembra non includere fenomeni meteorologici intensi come le cosiddette "bombe d'acqua", eventi che, data la loro crescente frequenza e intensità, dovrebbero essere considerati all'interno delle coperture assicurative.


LIMITI DI COPERTURA

Le polizze possono prevedere uno scoperto o franchigia non superiore al 15% del valore complessivo dichiarato.


INADEMPIMENTO A SOTTOSCRIVERE LE POLIZZE

Ad oggi la norma pare non contemplare un impianto sanzionatorio specifico per le imprese che, entro la data ultima disponibile, non sottoscrivano un contratto assicurativo in tal senso o non adeguino quello già in essere sull'attività d'impresa.

Viene stabilito che per le imprese soggette all'obbligo di assicurazione, l’inadempimento sia valutato “ai fini dell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche” .

Questa valutazione sarà applicata anche in riferimento alle agevolazioni previste in conseguenza di eventi calamitosi o catastrofali.

Tuttavia, l'espressione utilizzata "sia valutato" potrebbe non implicare delle conseguenze dirette in caso di mancato rispetto dell’obbligo assicurativo. Questo apre a diverse interpretazioni sul necessario collegamento tra la presenza dell'assicurazione e l'accesso ai “fondi pubblici”.

Inoltre, non è stato specificato se, per accedere a sovvenzioni pubbliche in futuro, sia sufficiente che l'impresa abbia una copertura assicurativa al momento della domanda o se l'ente pubblico coinvolto verificherà la situazione assicurativa dell'impresa retroattivamente fino al 31 marzo 2025, negando l'agevolazione se la polizza è stata stipulata dopo tale data. La prima interpretazione sembra, tuttavia, essere quella giuridicamente più sostenibile.

In altre parole, si rileva che, in assenza di indicazioni chiare, non si può affermare con certezza che le imprese, anche senza una copertura assicurativa completa, potranno fare affidamento su risorse pubbliche per la compensazione dei danni non assicurati.


OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONE DELLE POLIZZE E DI ADEGUAMENTO DI QUELLE ESISTENTI

Le imprese che rientrano tra i soggetti obbligati sono tenute a sottoscrivere le polizze contro eventi catastrofali entro il 31 marzo 2025 e ciò a prescindere dalla data di entrata in vigore del decreto e dall'adeguamento delle polizze da parte delle compagnie.

Il periodo transitorio specificato nel Decreto mira, invece, a garantire che tutte le polizze assicurative siano aggiornate in conformità con le disposizioni legislative entro un tempo definito.

Le compagnie devono predisporre, anche adeguando schemi già in uso, modelli di polizza conformi alla normativa entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto.

Per le polizze già in vigore, l'adeguamento diventa effettivo dal momento del primo rinnovo o quietanzamento successivo alla data di entrata in vigore del decreto. Questo consente agli assicurati di non subire interruzioni nelle loro coperture esistenti.

DUBBI INTERPRETATIVI

La norma merita chiarimenti nei casi, ad esempio, di immmobili ricevuti in locazione delle imprese: la polizza spetta al locatore o al conduttore ?


PREVENTIVO PRESSO LO STUDIO

Lo studio pratici, in qualità di punto territoriale Well Insurance Broker è pronto, in caso di necessità, a consulenze personali e preventivi mirati; per svilupparli, previo appuntamento, sarà necessario sapere:

  1. Materiale di costruzione del fabbricato (strutture portanti o verticali);

  2. Anno di Costruzione/Ristrutturazione integrale del Fabbricato;

  3. Presenza di Piani Interrati;

  4. Numero di Piani fuori terra;

  5. Valore Immobile da assicurare;

  6. Valore altri beni da assicurare;

  7. Indirizzo completo Fabbricato da assicurare;

  8. Visura Camerale con Codice ATECO;

  9. Tipo di impianto, posizionamento e data di entrata in esercizio, richiesta solo per gli impinti di produzione di energia rinnovabile

FAQ

La polizza di assicurazione per le imprese contro i danni catastrofali entro il 31/03/2025 è obbligatoria ?

Si la polizza è obbligatoria e stabilita dalla normativa Italiana che, per la prima volta, impone un obbligo di tale portata.


Sono previste sanzioni ?

Ad oggi solo per le Compagnie di Assicurazione che si rifiutano di emettere i prodotti; per le imprese non sono previste sanzioni ma il rischio concreto di essere estromessa da indennizzi o contributi pubblici.


Lo studio, a mezzo dei propri consulenti, rimane a vostra disposizione, previo appuntamento, per analisi specifiche.






Obbligo di polizza per Eventi Catastrofali



 
 
 

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