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LAVORO SPORTIVO LA RIFORMA 2023

Immagine del redattore: Emiliano Giuseppe PraticiEmiliano Giuseppe Pratici

Aggiornamento: 11 ott 2023

Premessa Lavoro Sportivo la Riforma 2023
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto correttivo della Riforma del Lavoro Sportivo, Decreto Legislativo n. 120 del 29 agosto 2023.
Il correttivo introdurrà delle importanti disposizioni integrative e correttive dei Decreti Legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40, contenenti nuove regole per enti e lavoratori sportivi, in particolare sulla gestione del rapporto di lavoro sportivo, le prestazioni occasionali, la disciplina delle co.co.co. sportive, le tempistiche di adempimento degli obblighi di comunicazione e tenuta del LUL e il regime fiscale dei volontari.

Definizione di Lavoratore Sportivo

Alla luce del nuovo articolo 25 del D.Lgs. n. 36/2021, potrà essere considerato Lavoratore Sportivo:

1) l'atleta;

2) l'allenatore l'istruttore;

3) il direttore tecnico;

4) il direttore sportive;

5) il preparatore atletico;

6) il direttore di gara;


il quale senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato.


ATTENZIONE! E' lavoratore sportivo anche ogni altro tesserato il quale svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti summenzionati le mansioni rientranti - sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva - tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Prestazione di lavoro occasionale

Ricorrendone i presupposti le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le Associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. potranno ora avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, nella modalità ordinaria e quindi presumiamo quella prevista ai sensi dell’articolo 2222 c.c.

Infatti, il Decreto correttivo introduce la possibilità di avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, con la precisazione che, in tal caso, si applicherà il regime ordinario e non il regime agevolato sportivo.

Tuttavia, sarà assolutamente necessario chiarire se questa possibilità è riferita solamente alle c.d. Pres.To (ex art. 54 bis, D.L. 50/2017) oppure anche alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c. e art. 67, c. 1, lett. l), T.U.I.R., e, qualora tali ultime attività non siano comprese nella novella, se possano essere utilizzate come attività di lavoro sportivo ordinario.


ATTENZIONE! Non sono considerati, invece, lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Lavoratori pubblici che svolgono una prestazione sportiva

Altre novità riguardano i lavoratori pubblici che svolgono anche una prestazione di lavoro sportiva: gli stessi potranno prestare la propria attività nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a:

· in qualità di volontari, senza nessuna autorizzazione fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio;

· in qualità di lavoratori sportivi, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ricevuta l’autorizzazione, il lavoratore pubblico “sportivo” ha diritto al trattamento contributivo e fiscale agevolato previsto per il collaboratore coordinato e continuativo sportivo dilettante.


Qualora l’attività sia svolta come volontari, gli stessi hanno diritto al solo rimborso delle spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente e tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.


ATTENZIONE! Qualora l’attività dei lavoratori dipendenti pubblici rientri nell’ambito del lavoro sportivo e preveda il versamento di un corrispettivo, l’attività potrà essere svolta solo previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Nel correttivo viene introdotto un meccanismo di silenzio-assenso qualora decorso il termine di 30 giorni non intervenga l’autorizzazione o il rigetto, l’autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata.

Collaborazioni coordinate e continuative

Il limite di orario settimanale di durata della prestazione aumenta a 24 ore – in luogo delle precedenti 18 ore - escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.

L’iscrizione nel LUL può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro la fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

Viene, inoltre, previsto che in sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.

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